CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore



Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell’elemento perequativo e dell’importo welfare tra le scadenze del mese di giugno


Con l’accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.





























Livello Da giugno 2023
1.a 1.261,88
2.a 1.385,91
3.a 1.526,93
4.a 1.588,79
5.a 1.697,37
5.a Super 1.811,67
6.a 1.947,53
7.a 2.117,57

Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.