Credito d’imposta per imprese gasivore: requisito dell’incremento del 30%

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello dell’8 maggio 2023, n. 316, ha fornito chiarimenti in materia di credito d’imposta per imprese gasivore, in particolare sul requisito dell’incremento 30% in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso.

La società istante ha sollevato dubbi riguardo alla propria ammissibilità al credito d’imposta per imprese gasivore, ponendosi il dubbio se la verifica dell’incremento di almeno il 30% debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.

 

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento all’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, che ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Al riguardo l’Agenzia sottolinea come tale contributo spetti qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Tale credito d’imposta ha subito, poi, diverse proroghe:
– per il secondo trimestre 2022, con il decreto Energia, nella misura del 15%, poi rideterminata nella misura del 20% dal decreto Ucraina e nella misura del 25% dal decreto Aiuti;
– per il terzo trimestre 2022, con il decreto Aiuti-bis, nella misura del 25%;
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti-ter, nella misura del 40%;
– per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti-quater, nella misura del 40%;
– per il primo trimestre 2023, con la legge di bilancio 2023, nella misura del 45%.

 

Nel caso in esame, l’Agenzia osserva come il Legislatore abbia individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Sulla base di questa scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
– alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
– al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

In conclusione, considerando che la norma sul suddetto credito d’imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal GME, l’istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.